Vaso di Pandora

OPG…OPG… La disumanizzazione dell’essere umano

1.4 IL MANICOMIO CRIMINALE IN ITALIA

In Italia il dibattito sull’opportunità d’ istituire i manicomi criminali si svolse alla luce delle conoscenze psichiatriche della seconda metà del XIX secolo.

Le teorie lombrosiane costituirono la base di un nuovo orientamento giuridico e criminologico che si ispirava al pensiero positivistico allora imperante nelle scienze naturali e sociali, secondo cui l’unica base, non solo per spiegare il crimine ma anche per proporne i rimedi, doveva essere l’osservazione dei dati empirici (Ponti, Merzagora Betsos, 2008).

I penalisti Enrico Ferri e Raffaele Garofano avanzavano ampie riserve sul principio del libero arbitrio e della conseguente responsabilità soggettiva; furono inoltre estremamente critici circa il modo secondo il quale era imposto il sistema delle pene nel diritto allora vigente.

La predominanza attribuita da Lombroso ai fattori innati nella criminogenesi venne peraltro mitigata con il porre contestualmente in risalto le componenti ambientali, ma il sommarsi delle anomalie personalogiche con le sfavorevoli circostanze sociali fu pur sempre considerato in senso altamente deterministico, talché i delinquenti più gravi e persistenti erano comunque da reputare non responsabili del loro agire e “diversi” dalla restante popolazione.

La Scuola Positiva si incentrava sui seguenti postulati (Ponti, 2008):

  • il delinquente è un individuo “anormale”;
  • il delitto è la risultante di un triplice ordine di fattori: fisici, psichici e sociali;
  • la delinquenza non è la conseguenza di scelte individuali ma è condizionata da tali fattori;
  • la sanzione penale non deve avere finalità punitive, ma deve mirare alla neutralizzazione e in secondo luogo alla rieducazione del criminale, e deve pertanto essere individualizzata in funzione personalità del delinquente.

Lo scopo della pena doveva essere quello di realizzare il controllo delle tendenze antisociali, considerando più la personalità del criminale che non il tipo di delitto commesso.

I principi della Scuola Positiva si tradussero in un vero e proprio programma di politica penale secondo cui, una volta accertata l’attribuibilità del fatto al singolo autore, la pena doveva essere sostituita da una misura di difesa sociale, che non doveva essere commisurata alla gravità del delitto compiuto ma doveva essere proporzionata alla maggiore o minore pericolosità sociale del reo (Ponti, 2008).

Le pene essendo quindi correlate al delitto, erano prefissate nella loro gravità e durata, mentre le misure di difesa sociale non potevano che essere indeterminate e destinate a durare fintanto che non venisse meno la pericolosità.

Le misure di difesa sociale dovevano neutralizzare il reo, possibilmente rieducarlo, e proteggere la società impedendo al delinquente di compiere altri delitti attraverso l’internamento  in apposite istituzioni, sostitutive del carcere, fino a quando la sua pericolosità non fosse cessata (Ponti, Merzagora Betsos, 2008).

In questi presupposti è insito il germe che diede origine al manicomio criminale, nato come risposta all’esigenza di creare una struttura per i malati di mente che avevano commesso un reato detti “folli-rei”, e per i detenuti impazziti in carcere detti “rei-folli”.

Nel 1872 era stato pubblicato uno scritto di Lombroso in cui era sostenuta la necessità della creazione dei manicomi criminali per accogliere sia coloro che erano “impazziti” nell’attesa del giudizio o durante l’espiazione della pena, sia coloro “ che furono spinti al delitto da una abituale, evidente infermità come: pellagra, alcolismo, isterismo, malattie puerperali, epilessia, massime quando abbiano parentele con alienati o con epilettici e presentino una mala costruzione del cranio” (Fornari, 1985, p.861).

Inoltre Lombroso scriveva, “gli individui riconosciuti abitualmente pericolosi e sottoposti a vari processi, non potranno essere dimessi mai; gli alienati a follia istantanea, od intermittente, che offrono segni di perfetta guarigione, saranno segnalati per la dimissione dopo uno o due anni di osservazione, ma sottoposti, dopo la loro uscita, a visite mediche mensili per molti anni di seguito” (Fornari, 1989, p. 85).

In Italia il problema della destinazione dei soggetti responsabili di reati e riconosciuti infermi di mente si pose a livello nazionale, con l’avvento dell’unificazione del Regno.

Nel codice penale sardo del 1859, per la prima volta, il Regno d’Italia affrontava il problema dei folli criminali, distinguendo due categorie di soggetti che in seguito saranno i principali destinatari dei manicomi giudiziari: i prosciolti e i delinquenti folli, non prevedendo, però, appositi istituti in grado di accoglierli.

Il codice penale sardo riconosceva la non imputabilità per l’imputato che aveva commesso il reato in stato di assoluta pazzia: “Non vi è reato se l’imputato trovavasi in istato d’assoluta imbecillità,di pazzia, o di morboso furore quando commise l’azione, ovvero se vi fu tratto da una forza alla quale non poté resistere” (art. 94 ).

Nei casi in cui lo stato di pazzia non era sufficiente a giustificare l’azione, il codice prevedeva la condanna dell’imputato: “Allorché la pazzia, l’imbecillità, il furore o la forza non si riconoscessero a tal grado da rendere non imputabile affatto l’azione i Giudici applicheranno all’imputato, secondo le circostanze dei casi, la pena del carcere estensibile ad anni dieci, o quella della custodia estensibile anche ad anni venti” (art. 95 )

La nuova realtà politica e sociale dell’Italia rese necessario un codice penale comune che fosse adeguato al nuovo assetto. Nel nuovo Codice del Regno d’Italia, all’articolo 60, n 2 del 1876 veniva confermato il concetto scientifico dell’esistenza di cause minoranti o dirimenti dell’imputabilità, e si stabiliva che se tali cause avessero lasciato un minimo di volontà cosciente, si doveva riconoscere al giudice la facoltà di ordinare il ricovero del soggetto, per il tempo della pena, in una casa di custodia.

Inoltre, relativo alle cause che escludono o diminuiscono l’imputabilità si prevedeva:

Art. 61 “Non è imputabile di reato colui che, nel momento in cui commise il fatto, era in tale stato da non avere la coscienza di delinquere; ovvero vi fu costretto da una forza alla quale non poté resistere”.

Art. 62 “Colui al quale l’infermità di mente, o la forza esterna non tolse del tutto, ma scemò grandemente la coscienza degli atti, o la possibilità di resistere, é imputabile: ma la pena è diminuita da uno a cinque gradi.

Non tutti si dimostrarono favorevoli alla tecnica punitiva prospettata dalla commissione : Cesare Lombroso sostenne che fra i delinquenti e quelli creduti tali ve ne erano molti per i quali la prigione sarebbe stata un’ingiustizia, ma la libertà un pericolo; per tali soggetti egli propose il Manicomio criminale come soluzione al conflitto fra giustizia e sicurezza sociale che avesse una capienza di almeno 300 posti letto.

“La direzione dovrebbe essere medica, il personale carcerario. Gli individui riconosciuti abitualmente pericolosi, e già sottoposti a vari processi, non potranno essere dimessi mai; gli alienati a follia istantanea, od intermittente,che offrano segni di perfetta guarigione, saranno segnalati per la dimissione dopo uno o due anni di osservazione, ma sottoposti dopo la loro uscita, a visite mediche mensili per molti anni di seguito” (Lombroso, 1872, p. 72).

Le ragioni che portarono il Lombroso a considerare questa nuova prospettiva sono da ricondurre agli studi che condusse sulla natura atavica del delitto e l’affinità fra la pazzia e la criminalità che ritroviamo nella pubblicazione del libro “L’uomo delinquente”, avvenuta nel 1876 anno che viene considerato come la data di nascita dell’”Antropologia Criminale”(Correra, Martucci, 2006).

Il 1 febbraio 1891, il R.D. n°260 ( Regolamento generale degli stabilimenti penitenziari e dei riformatori) sancisce ufficialmente la possibilità di internare nel manicomio criminale, oltre ai delinquenti “impazziti in carcere”, anche coloro che sono stati prosciolti, perché “folli” al momento del fatto, nonché i giudicabili osservandi (Fornari, 1989).

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Commenti su "OPG…OPG… La disumanizzazione dell’essere umano"

  1. Soffro di disturbi bipolari e a causa di questi disturbi sono stato denunciato per atti persecutori e lesioni personali. Io non ricordo la vicenda ma cosa può accadere in fase processuale?

    Rispondi

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