Vaso di Pandora

OPG…OPG… La disumanizzazione dell’essere umano

6. RISULTATI E LE DISCUSSIONI

 

6.1  L’AREA GIURIDICA – GIUDIZIARIA prevede:

6.1.1  POSIZIONE GIURIDICA

6.1.2  VIZIO DI MENTE: VIZIO TOTALE E VIZIO PARZIALE DI MENTE

6.1.3  PROVENIENZA

6.1.4  TIPOLOGIA DEL REATO

6.1.5  VITTIME DEL REATO: OMICIDIO, TENTATO OMICIDIO

6.1.6  INIZIAZIONE CRIMINALE (ONSET)

6.1.7  RECIDIVA

6.1.8  DURATA DELLA MISURA

6.1.9  DIMISSIONE

.

POSIZIONE GIURIDICA

 

POSIZIONE GIURIDICA

2005

2006

2007

2008

2009

TOTALE
Art. 206 c.p.-312  c.p.p.

7

7

5

14

12

45

Art. 219 c.p.

0

1

4

2

3

10

Art. 222 c.p.

6

8

7

9

11

41

TOTALE

13

16

16

25

26

96

Gli imputati per cui sia stato disposto in via provvisoria il ricovero in O.P.G. (art. 206 c.p. e 312 c.p.p.), sono la fetta più consistente dei pazienti ricoverati in O.P.G. corrispondente al 47% (45 casi su 96). A seguire vi sono i prosciolti in Misura di Sicurezza definitiva (art. 222 c.p.) con il 43% (41 casi su 96).

Infine il 10% (10 casi su 96) si riferisce ai semifermi sottoposti alla misura di sicurezza della Casa di Cura e Custodia (art. 219 c.p.).

POSIZIONE GIURIDICA

2005

2006

2007

2008

2009

TOTALE
Art. 206 c.p.-312  c.p.p.

7

7

5

14

12

45

Art. 219 c.p.

0

0

2

0

2

4

Art. 222 c.p.

2

3

2

2

2

11

Art. 206 – 219 c.p.

0

1

2

2

1

6

Art. 206 – 222 c.p.

4

5

5

7

9

30

TOTALE

13

16

16

25

26

96

In queste tabelle ho voluto disaggregare i dati relativi alla Misura di Sicurezza definitiva, (art. 222 c.p.) con il 43% (41 casi su 96), ripartiti come segue: con l’11% le donne internate mediante l’assegnazione dell’art. 222 c.p. (11 casi su 96) e con il 31% (30 casi su 96) troviamo le Misure di Sicurezza provvisorie (art. 206 c.p.) che sono state trasformate a seguito di sentenza in Misure di Sicurezza definitiva (art. 222 c.p.).

Il 10% (10 casi su 96) che si riferisce ai semifermi sottoposti alla misura di sicurezza della Casa di Cura e Custodia (art. 219 c.p.), è stato scomposto per evidenziare che il 4% (4 casi su 96) sono stati inviati in O.P.G. mediante l’art. 219 c.p., mentre il 6% (6 casi su 96) sono stati assegnati in O.P.G. con l’art. 206 c.p. e trasformati a seguito di sentenza nell’art. 219 c.p.

VIZIO DI MENTE: VIZIO TOTALE E PARZIALE

 

In questo grafico ho ripreso i dati riguardanti la –POSIZIONE GIURIDICA– per meglio sottolineare che 41 casi su 96 sono stati prosciolti per vizio totale di mente (art. 88 c.p.), mentre per 10 casi su 96, è stata applicata la Misura di Sicurezza dell’assegnazione a Casa di Cura e Custodia (art. 219 c.p.) per vizio parziale di mente (art. 89 c.p.).

Per quanto riguarda gli imputati, 45 casi su 96, per cui sia stata applicata la Misura di Sicurezza provvisoria in O.P.G. (art. 206 c.p. e 312 c.p.p.) non è stato possibile comprendere se si trattasse di soggetti con vizio totale o vizio parziale di mente perché come ricordiamo l’art. 206 c.p. APPLICAZIONE PROVVISORIA DELLE MISURE DI SICUREZZA

Durante la istruzione o il giudizio (73, 532, 312, 313 c.p.p.), può disporsi che il minore di età (97-98), o l’infermo di mente (88-89), o l’ubriaco abituale (94), o la persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti (93), o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti (95), siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio (223), o in un manicomio giudiziale (222), o in una casa di cura e di custodia (219).

Il giudice revoca l’ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose.

Il tempo dell’esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa (312, 313 c.p.p.).

Tale articolo ha suscitato notevoli perplessità, in ordine alla sua legittimità costituzionale, in quanto verrebbe applicato in base ad un giudizio anticipato sulla colpevolezza dell’imputato, violando in tal modo il disposto dell’art. 27 comma 2 Cost. Il nuovo codice di procedura penale disciplina la materia negli artt. 312 e 313, stabilendo la possibilità per il giudice di applicare provvisoriamente le misure di sicurezza, su richiesta del pubblico ministero, in qualunque grado e stato del procedimento, quando sussistono “gravi indizi di commissione del fatto”. Il provvedimento viene comunque emesso ‘previo accertamento sulla pericolosità sociale’ (art. 313 comma 1, c.p.p.) (http://www.altrodiritto.unifi.it).

– VIZIO TOTALE DI MENTE

 

Nella tabella sottostante ho voluto evidenziare la diagnosi clinica delle donne internate, suddividendo i disturbi secondo la classificazione del DSM-IV-TR (asse I e asse II), rispetto al vizio totale di mente.

Inoltre ho separato le donne che sono state assegnate in Misura di Sicurezza provvisoria (art. 206 c.p.) e trasformate a seguito di sentenza in Misura di Sicurezza definitiva (art. 222 c.p.), dalle donne che sono state inviate in O.P.G. in Misura di Sicurezza definitiva (art. 222 c.p.).

La quasi totalità 33 casi su 41 presenta una diagnosi clinica ricollegabile all’asse I, mentre 8 casi su 41 un disturbo di personalità riguardante quindi l’asse II.

Nelle pagine che seguono è possibile prendere visione nella tabella -DURATA DELLA MISURA- dei casi analizzati (colore verde).

VIZIO TOTALE DI MENTE

ASSE I

 

art. 206-222 c.p.

art. 222 c.p.

TOTALE

disturbo psicotico

4

0

4

schizofrenia

11

2

13

disturbo delirante

3

2

5

disturbi dell’umore

3

0

3

schizoaffettivo

5

3

8

TOTALE

26

7

33

ASSE II

art. 206-222 c.p.

art. 222 c.p.

TOTALE

disturbo paranoide di personalità

0

0

0

disturbo schizoide di personalità

0

1

1

disturbo schizotipico di personalità

0

0

0

disturbo antisociale di personalià

0

1

1

disturbo borderline di personalità

3

2

5

disturbo istrionico di personalità

1

0

1

disturbo narcisistico di personalità

0

0

0

disturbo misto di personalità

0

0

0

TOTALE

4

4

8

TOTALE VIZIO TOTALE DI MENTE

41

–          VIZIO PARZIALE DI MENTE

 

VIZIO PARZIALE DI MENTE

ASSE I

 

art. 206-219 c.p.

art. 219 c.p.

TOTALE

disturbo psicotico

0

0

0

schizofrenia

1

0

1

disturbo delirante

1

1

2

disturbi dell’umore

1

0

1

schizoaffettivo

1

0

1

TOTALE

4

1

5

ASSE II

art. 206-219 c.p.

art. 219 c.p.

TOTALE

disturbo paranoide di personalità

0

0

0

disturbo schizoide di personalità

0

0

0

disturbo schizotipico di personalità

0

1

1

disturbo antisociale di personalià

0

0

0

disturbo borderline di personalità

2

1

3

disturbo istrionico di personalità

0

1

1

disturbo narcisistico di personalità

0

0

0

disturbo misto di personalità

0

0

0

TOTALE

2

3

5

TOTALE VIZIO PARZIALE DI MENTE

10

 

 Dalla tabella si evince una situazione di parità tra l’asse I (5 casi su 10) e l’asse II (5 casi su 10).

Nelle pagine che seguono è possibile prendere visione nella tabella -DURATA DELLA MISURA- dei casi analizzati (colore arancione).

Il grafico riassume i dati riguardanti il VIZIO TOTALE E PARZIALE DI MENTE.

PROVENIENZA

 

PROVENIENZA

 

2005

2006

2007

2008

2009

TOTALE

carcere

7

12

7

11

11

48

libertà

5

3

9

12

12

41

SPDC

1

1

0

2

3

7

TOTALE

13

16

16

25

26

96

 

Il 50% delle internate (48 casi su 96) prima di essere inviate in O.P.G. erano detenute in carcere. Il 43% (41 casi su 96) proveniva dalla libertà e il 7% (7 casi su 96) si trovava presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura.

 

INIZIAZIONE CRIMINALE (ONSET)

 

ONSET

 

2005

2006

2007

2008

2009

TOTALE

stesso reato

8

9

10

17

21

65

antecedente

5

7

6

8

5

31

TOTALE

13

16

16

25

26

96

 

Secondo il paradigma della carriera criminale[1] di Farrington, l’onset coincide con l’esordio antisociale nel quale acquistano un significato particolare l’età in cui si manifesta e la tipologia delittuosa. Gli studi internazionali hanno enfatizzato l’importanza dell’onset sia ai fini dell’intervento sia a livello preventivo e predittivo (Zara, 2005). L’iniziazione criminale può essere rilevata ufficialmente solo nel momento in cui c’è una denuncia alle Autorità, un arresto da parte delle Forze dell’ordine e una condanna, essa però può ovviamente essere avvenuta in tempi diversi e spesso precedenti quelli ufficialmente stabiliti (Zara, 2005).

Dalla tabella e dal grafico risulta che il 68% (65 su 96) delle donne internate hanno un esordio criminale coincidente con il reato commesso per il quale sono state inviate in O.P.G., mentre il 32% (31 su 96) ha già commesso in precedenza reati.

ONSET (ANTECEDENTE)

 

2005

2006

2007

2008

2009

TOTALE

presente

5

5

5

7

5

27

non presente

0

2

1

1

0

4

TOTALE

5

7

6

8

5

31

Nella tabella sovrastante viene evidenziato che su 31 casi è stato possibile risalire all’ esordio criminale di 27 casi.

È importante sottolineare la distinzione tra l’onset criminale ufficiale, ovvero quello riconosciuto sulla base delle denunce alle Forze dell’ordine e della prima condanna, e l’onset criminale ‘vero’, spesso non ufficiale, che si riferisce ai primi segnali di difficoltà e antisocialità dell’individuo che possono contribuire alla strutturazione di una carriera criminale (Zara, 2005). I dati sopra riportati non sono quindi garanzia che l’onset criminale rilevato sia davvero avvenuto in corrispondenza alla commissione di quel particolare reato che ha condotto a quella reazione giudiziaria.

6.1.7 RECIDIVA

 

RECIDIVA

2005

2006

2007

2008

2009

TOTALE

generica

3

4

2

1

1

11

specifica

2

3

4

6

1

16

non presente

0

0

1

1

3

5

TOTALE

5

7

7

8

5

32

Secondo il paradigma della carriera criminale, uno degli aspetti chiave è la relazione tra attività criminale passata e futura; si parla di recidività o recidivismo e persistenza, per definire quel processo di reiterazione e continuità criminale nel corso della vita.

La legge distingue gli autori di reato in primari e recidivi. I primari sono coloro che non hanno precedenti penali. I recidivi sono coloro che riportano precedenti penali; questi si distinguono in recidivi generici, se dopo essere stati condannati per una certa tipologia delittuosa ne commettono un’altra di diversa natura, e indipendente dalla prima; sono recidivi specifici coloro che mettono in atto reati della stessa natura, per i quali sono già stati precedentemente condannati

Il 49% (16 su 32 casi), secondo quanto menzionato, è definito come recidivo specifico, mentre il 35% (11 su 32 casi) risulta recidivo generico e il rimanente 16% (5 su 32 casi) non è stato rilevato in cartella.

La tabella ON SET a pagina … mostra i seguenti dati.

Il 42% (14 su 32) delle donne recidive è appartenente ai disturbi ricollegabili all’asse I e il 58% (18 su 32) invece ai disturbi di personalità dell’asse II.

Nel grafico sono stati disaggregati i disturbi appartenenti all’asse I con i seguenti risultati: il 38% (5 casi su 14) disturbo delirante, il 31% (4 casi su 14) disturbo schizoaffettivo, il 15% (3 casi su 14) disturbo psicotico, l’8% (1 caso su 14) schizofrenia e ancora un 8% (1 caso su 14) disturbo dell’umore.

In questo ultimo istogramma riferito alla recidiva, si nota che per quanto riguarda l’asse II, sono presenti 18 casi suddivisi nei due cluster. Nel cluster A sono presenti 4 casi su 18 di cui: 2 casi disturbo schizotipico di personalità, 1 caso di disturbo paranoide di personalità e 1 caso di disturbo schizoide di personalità.

Dal cluster B emergono invece, 14 casi di cui la maggior parte, 9 casi relativi al disturbo borderline di personalità, 2 casi disturbo antisociale di personalità, 2 casi di disturbo misto di personalità e 1 caso di disturbo istrionico di personalità.

DIMISSIONE

DIMISSIONE

2005

2006

2007

2008

2009

TOTALE

libertà vigilata

4

6

6

14

14

44

Revoca MSP

1

4

0

8

5

18

Revoca MSD

5

5

4

1

2

17

decesso

1

0

0

0

0

1

arresti domiciliari

1

1

0

0

2

4

per trasferimento C.C.

1

0

1

1

1

4

diff. esecuzione C.C.C.

0

0

1

0

0

1

per annul. dimessa libertà

0

0

1

0

0

1

Revoca ant. libertà anticipata

0

0

1

0

0

1

C.S.M

0

0

1

0

0

1

sostituzione MSP casa cura

0

0

1

0

0

1

collocamento comunità

0

0

0

1

0

1

Indulto

0

0

0

0

1

1

colloc. comunità casa cura

0

0

0

0

1

1

TOTALE

13

16

16

25

26

96

La libertà vigilata rappresenta la misura di sicurezza personale non detentiva (art. 228 c.p.) che ha due scopi fondamentali: quello di garantire un’adeguata difesa sociale contro persone pericolose, nonché quello di assicurare una assistenza al sottoposto a tale misura, che ai sensi dell’art. 50 dell’Ordinamento penitenziario può essere affidato al servizio sociale (Del Giudice, 2006). Dall’istogramma risulta che tale misura è stata applicata a 44 casi su 96, a seguire 18 casi relativi alla revoca Misura di Sicurezza provvisoria e 17 casi su 96, revoca Misura di Sicurezza definitiva.

La revoca della Misura di Sicurezza viene applicata quando con l’ordinanza terminativa il magistrato ha dichiarato cessata la pericolosità sociale.

La misura alternativa della detenzione domiciliare è stata applicata a 4 casi su 96,

per 4 casi trasferimento presso il carcere. È presente 1 solo caso di decesso, inoltre 1 caso di differimento di esecuzione in casa di cura e di custodia, 1 caso di dimissione in libertà per annullamento, 1 caso di libertà anticipata, 1 caso di affidamento al C.S.M. , 1  caso di sostituzione Misura di Sicurezza provvisoria con casa di cura, 1 caso di collocamento in comunità, 1 caso di indulto ed infine 1 caso collocamento casa di cura.

Qui di seguito sono riportati i risultati riguardanti

6.2 DISTURBI E CARCERAZIONE IN FAMIGLIA

 

6.2.1 DISTURBI IN FAMIGLIA

 

DISTURBI IN FAMIGLIA

2005

2006

2007

2008

2009

TOTALE

disturbo psichiatrico

3

3

6

8

11

31

Nucleo familiare (relazionale)

1

3

3

0

3

10

No

9

10

7

17

12

55

TOTALE

13

16

16

25

26

96

 

I disturbi in famiglia sono stati considerati da un punto di vista psichiatrico, relativi al 32% (31 casi su 96) e secondo i disturbi del nucleo familiare appartenenti alla sfera relazionale con la percentuale del 10% (10 casi su 96). Dall’analisi risulta che per 10 casi vi è la presenza in famiglia di un disturbo psicotico grave, 7 casi ricollegabili a disturbi dell’umore e 6 casi riguardanti l’abuso di sostanze alcoliche da parte del padre, 8 casi altre patologie. I contributi della letteratura evidenziano che l’intossicazione acuta o cronica dei genitori relativa all’abuso di sostanze alcoliche, comporterebbe più che un’azione per via ereditaria, il formarsi di una predisposizione nei confronti di particolari alterazioni neuropsichiche (Carrieri & Greco, 1988). Per la maggior parte dei casi, comunque, non sono stati riscontrati disturbi 58% (55 su 96).

6.2.2 CARCERAZIONE IN FAMIGLIA

CARCERAZIONE IN FAMIGLIA

 

2005

2006

2007

2008

2009

TOTALE

Si

1

0

0

1

0

2

No

12

16

16

24

26

94

TOTALE

13

16

16

25

26

96

In solo 2 casi su 96 è stato riscontrato una carcerazione da parte dei familiari delle internate: 1 fratello internato anch’esso nell’OPG di Barcellona Pozzo di Gotto e 1 figlia delle donna internata arrestata per spaccio. È da sottolineare che la madre era stata in precedenza arrestata per droga.

6.3 L’AREA CLINICA si riferisce:

6.3.1 PRESA IN CARICO SERVIZI;

6.3.2 UTILIZZO SOSTANZE;

6.3.3 DIAGNOSI CLINICA.

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Commenti su "OPG…OPG… La disumanizzazione dell’essere umano"

  1. Soffro di disturbi bipolari e a causa di questi disturbi sono stato denunciato per atti persecutori e lesioni personali. Io non ricordo la vicenda ma cosa può accadere in fase processuale?

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