Vaso di Pandora

OPG…OPG… La disumanizzazione dell’essere umano

3. LE TIPOLOGIE GIURIDICHE DEGLI INTERNATI

Il disturbo psichico è il dato che accomuna la quasi totalità degli internati, ciò nonostante, questi hanno posizioni giuridiche diversificate che condizionano anche la formulazione del progetto terapeutico e riabilitativo (Fornari, 2005).

La tipologia più numerosa è quella di persone prosciolte per vizio totale di mente e sottoposte alla Misura di Sicurezza Detentiva (MSD) prevista dall’ art. 222 c.p.;[1] quindi:

  • i condannati a pena sospesa ai sensi dell’art. 148 c.p.;[2]
  • gli imputati a procedimento sospeso come previsto dagli artt. 71[3] e 73 c.p.p.;[4]
  • i soggetti sottoposti a misura di sicurezza provvisoria ai sensi dell’art. 206 c.p.;[5]
  • le persone sottoposte a perizia psichiatricacome disposto dall’art. 220 c.p.p.;[6]
  • i detenuti in custodia cautelare inviati in osservazione (art. 112, d.p.r. 230/2000 – Regolamento di esecuzione dell’Ordinamento Penitenziario);[7]
  • i condannati in espiazione di pena detentiva e inviati in osservazione (art. 112, d.p.r. 230/2000);
  • i soggetti con misura di sicurezza trasformata per sopravvenuta infermità psichica (art. 212 c.p.);[8]
  • i minorati psichici (art. 111, d.p.r. 230/2000).[9]

La posizione giuridica ha una ricaduta importante sull’intervento in senso riabilitativo che possiamo attuare.

Infatti all’interno di queste categorie giuridiche si trovano quadri clinici ugualmente importanti, ma, mentre con l’internato in misura di sicurezza il momento per accedere al percorso esterno all’istituto è valutato e deciso in stretta correlazione con le condizioni cliniche e possiamo utilizzare lo strumento normativo delle licenze (Art. 53 dell’Ordinamento Penitenziario), che per inciso, vengono concesse dai magistrati di sorveglianza con grande duttilità attraverso una interpretazione molto elastica della norma, questo non accade per i ricoverati, riconosciuti malati, ma sottoposti a una pena detentiva, anche se declinata attraverso l’applicazione dell’art. 148 c.p. o della “minorazione psichica”.

Per questa parte di ricoverati dobbiamo utilizzare la stessa normativa in vigore per il detenuto sano di mente, cioè i permessi premiali previsti dall’art. 30 ter dell’Ordinamento Penitenziario.

I tempi per la connessione di tali permessi, come si evince dal testo di legge, sono determinati dal tipo di reato commesso e i giorni di permesso non possono essere più di 45 in una anno, con una durata massima, per volta, di 15 giorni.

Questo dato temporale ha una notevole rilevanza anche per quanto concerne l’atteggiamento psicologico degli operatori rispetto al dovere definire un intervento per un detenuto o per un internato.

Nel primo caso dove c’è la certezza del “fine pena” l’imperativo morale è quello di portare il soggetto a una condizione di stabilità psichica nei tempi datici dalla legge, per restituire alla vita sociale una persona più consapevole e non pericolosa (Fornari, 2005).

Nel caso della persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, in considerazione del fatto che tale misura non è definita nel suo limite massimo e viene revocata solo in caso di dichiarazione di cessata pericolosità sociale che parte dal magistrato di sorveglianza, il coinvolgimento professionale ed emotivo degli operatori è del tutto particolare. La valutazione del magistrato di sorveglianza sulla pericolosità sociale si basa essenzialmente sui risultati del lavoro che si riesce a costruire prima in istituto e dopo fuori, attraverso la collaborazione con i Servizi Psichiatrici del territorio di provenienza.

Da questo derivano due considerazioni; la prima è legata alla consapevolezza che le condizioni di benessere clinico di una persona dipendono dalla professionalità e dall’impegno degli operatori  istituzionali e dalla capacità di riuscire a coinvolgere gli operatori dei Servizi Psichiatrici, Sociali e delle comunità terapeutiche.

Il secondo aspetto discende da un’altra consapevolezza, cioè dalla responsabilità che gli operatori dell’istituto hanno, o meglio ancora si devono assumere, come consulenti esperti del magistrato di sorveglianza, nel momento della valutazione sulla pericolosità sociale.

Il ruolo che ha la condizione e la modificazione della pericolosità sociale come compito istituzionale primario, dà la misura della complessità del lavorare in OPG, ma anche di come il mandato di questa istituzione si trovi da tempo di fronte al bivio costituito da una parte dalla necessità di cura che esprimono i ricoverati, dall’altra dalla necessità di sicurezza e tutela nei confronti dei ricoverati che esprime la società civile. Mentre per l’istituzione carceraria le finalità della pena sono riconosciute nei concetti di retribuzione e rieducazione, e ben definiti nell’Ordinamento Penitenziario e nel Regolamento di esecuzione, le finalità dell’OPG continuano a essere oggetto di dibattito da parte dei magistrati, giuristi, psichiatri (Fornari, 2005).



[1] Art. 222 c.p.  RICOVERO IN UN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO. –

Nel caso di proscioglimento per infermità psichica (88), ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti (95), ovvero per sordomutismo (96), è sempre ordinato il ricovero dell’imputato in un ospedale psichiatrico giudiziario, per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi (43) o di atri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all’Autorità di pubblica sicurezza.

La durata minima del ricovero nell’ospedale psichiatrico giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce l’ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

Nel caso in cui la persona ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l’esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nell’ospedale psichiatrico.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell’ articolo stesso (658-659 ss.c.p.p.)

[2] Art. 148 c.p. INFERMITA’ PSICHICA SOPRAVVENUTA AL CONDANNATO.-

Se, prima dell’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l’esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice (c.p.p.677), qualora ritenga che l’infermità sia tale da impedire l’esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa o che il condannato sia ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario ovvero in una casa di cura e custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un ospedale psichiatrico giudiziario, sia ricoverato in un ospedale psichiatrico civile, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale, o professionale, o di delinquente per tendenza.

Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto all’esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento (70 c.p.p.).

[3] Art. 71 c.p.p. SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PER INCAPACITA’ DELL’IMPUTATO

Se, a seguito degli accertamenti previsti dall’articolo 70, risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

Con l’ordinanza di sospensione il giudice nomina all’imputato un curatore speciale, designando di preferenza l’eventuale rappresentante legale.

Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore nonché il curatore speciale nominato dall’imputato.

La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall’articolo 70 comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona dell’imputato, nonché agli atti cui questi ha facoltà di assistere.

Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 70 comma 3.

Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell’articolo 75 comma 3.

[4] Art. 73 c.p.p.: PROVVEDIMENTI CAUTELARI

1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell’imputato appare tale da renderne necessaria la cura nell’ambito del servizio psichiatrico, il giudice informa con il mezzo più rapido l’autorità competente per l’adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali.

2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di ufficio il ricovero provvisorio dell’imputato in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. L’ordinanza perde in ogni caso efficacia nel momento in cui viene data esecuzione al provvedimento dell`autoritý indicata nel comma 1.

3. Quando è stata o deve essere disposta la custodia cautelare (284-286) dell’imputato, il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme previste dall’art. 286.

4. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede all’informativa prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le condizioni, chiede al giudice il provvedimento di ricovero provvisorio previsto dal comma 2.

[5] Art. 206 c.p. APPLICAZIONE PROVVISORIA DELLE MISURE DI SICUREZZA

Durante la istruzione o il giudizio (73, 532, 312, 313 c.p.p.), può disporsi che il minore di età (97-98), o l’infermo di mente (88-89), o l’ubriaco abituale (94), o la persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti (93), o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti (95), siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio (223), o in un manicomio giudiziale (222), o in una casa di cura e di custodia (219).

Il giudice revoca l’ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose.

Il tempo dell’esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa (312, 313 c.p.p.)

[6] Art. 220 c.p.p. OGGETTO DELLA PERIZIA

La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato (102-105 c.p.), la tendenza a delinquere (108 c.p.), il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

[7] Art. 112 d.p.r. 230/2000 ACCERTAMENTO DELLE INFERMITA’ PSICHICHE

L’accertamento delle condizioni psichiche degli imputati, dei condannati e degli internati, ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206, 212, secondo comma, del codice di procedura penale,dagli articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell’art. 111 del presente regolamento, è disposto, su segnalazione della direzione dell’istituto o di propria iniziativa, nei confronti degli imputati, dall’autorità giudiziaria che procede e, nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza. L’accertamento è espletato nel medesimo istituto in cui il soggetto si trova o, in caso di insufficienza di quel servizio diagnostico, in altro istituto della medesima categoria.

L’autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza possono,per particolari motivi, disporre che l’accertamento  sia svolto presso un ospedale psichiatrico giudiziario, una casa di cura e custodia o in un istituto o sezione per infermi o minorati psichici, ovvero presso un ospedale civile. Il soggetto non può comunque permanere in osservazione per un periodo superiore a trenta giorni.

All’esito dell’accertamento, l’autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza, ove non adotti uno dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice di procedura penale o dagli articoli 70, 71, e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell’art. 111 del presente regolamento, dispone il rientro nell’istituto di provenienza.

[8] Art. 212 c.p. CASI DI SOSPENSIONE O DI TRASFORMAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA.-

L’esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l’esecuzione della pena.

Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva è colpita da un’infermità psichica, il giudice ne ordina il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in una casa di cura e custodia.

Quando sia cessata l’infermità, il giudice, accertato che la persona è socialmente pericolosa, ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero a un riformatorio giudiziario, se non crede di sottoporla a libertà vigilata.

Se l’infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza  non detentiva o a cauzione di buona condotta, e l’infermo viene ricoverato in un ospedale psichiatrico civile, cessa l’esecuzione di dette misure.

Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva, il giudice, cessata l’infermità, procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa.

[9] Art. 111 d.p.r.  230/2000 OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI, CASE DI CURA E CUSTODIA, ISTITUTI E SEZIONI SPECIALI PER INFERMI E MINORATI FISICI E PSICHICI.

1. Alla direzione degli ospedali psichiatrici giudiziari, salvo quanto disposto dall’articolo 113, nonché delle case di cura e custodia e degli istituti o sezioni speciali per soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche è preposto personale del ruolo tecnico-sanitario degli istituti di prevenzione e di pena, ed è assegnato, in particolare, il personale infermieristico necessario con riferimento alla funzione di cura e di riabilitazione degli stessi.

2. Gli operatori professionali e volontari che svolgono la loro attività nelle case di cura e custodia, negli ospedali psichiatrici giudiziari e negli istituti o nelle sezioni per infermi e minorati psichici sono selezionati e qualificati con particolare riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti ivi ospitati.

3. Agli ospedali psichiatrici giudiziari sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti è applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza prevista dal n. 3) del secondo comma dell’articolo 215 del codice penale, anche gli imputati, i condannati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale.

4. Alle case di cura e custodia sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti è applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza prevista dal n. 2) del secondo comma dell’articolo 215 del codice penale, anche gli imputati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale.

5. Gli imputati e i condannati, ai quali nel corso della misura detentiva sopravviene una infermità psichica che non comporti, rispettivamente, l’applicazione provvisoria della misura di sicurezza o l’ordine di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia, sono assegnati a un istituto o sezione speciale per infermi e minorati psichici.

6. La direzione dell’ospedale psichiatrico giudiziario o della casa di cura e custodia informa mensilmente le autorità giudiziarie competenti sulle condizioni psichiche dei soggetti ricoverati ai sensi degli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale.

7. I soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente per l’esecuzione della pena possono essere assegnati agli istituti o sezioni per soggetti affetti da infermità o minorazioni psichiche quando le loro condizioni siano incompatibili con la permanenza negli istituti ordinari. Gli stessi, quando le situazioni patologiche risultino superate o migliorate in modo significativo, sono nuovamente assegnati agli istituti ordinari, previo eventuale periodo di prova nei medesimi.

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Commenti su "OPG…OPG… La disumanizzazione dell’essere umano"

  1. Soffro di disturbi bipolari e a causa di questi disturbi sono stato denunciato per atti persecutori e lesioni personali. Io non ricordo la vicenda ma cosa può accadere in fase processuale?

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