2.5 LA PREDIZIONE DELLA PERICOLOSITÁ SOCIALE
Il concetto di pericolosità sociale psichiatrica è stato sottoposto a serrate critiche in ambito giuridico, psichiatrico, criminologico. Per quanto riguarda gli studi psichiatrici anche recenti confermano le difficoltà di predire la condotta violenta delle persone con disturbo mentale: questa difficoltà è stata denunciata negli Stati Uniti dalle organizzazioni professionali (l’American Psychiatric Association, l’American Psychological Association) che si sono pronunciare negativamente sull’affidabilità delle predizioni sulle violenze future dei loro pazienti (Ponti & Merzagora, 1993).
Dalle ricerche in tema di predizione della recidiva è emerso che (Fornari,2008):
- la patologia di mente è percentualmente poco rappresentata tra gli autori di reato. È stato riscontrato che le persone con disturbo mentale non delinquono in misura superiore al resto della popolazione;
- non esistono rapporti di equivalenza tra disturbo mentale e pericolosità sociale, anche se persone con doppia diagnosi, disturbo mentale e abuso di sostanze risultano ad alto rischio di comportamento violento;
- la maggior parte dei soggetti socialmente pericolosi appartengono nella criminalità individuale, alle categorie delle “varianti abnormi dell’essere psichiatrico”, spesso forzatamente iscritte nel vizio di mente; ovvero a forme di criminalità organizzata;
- gli strumenti clinici finora utilizzati per predire il comportamento del soggetto con disturbo mentale autore di reato si sono rivelati imprecisi e inadeguati;
- allo stato attuale, non esistono dati psicologici e/o psichiatrici adeguati per fornire previsioni a medio – lungo termine;
- anche il metodo longitudinale, comparativo e sperimentale si sono dimostrati fallaci. Dall’irripetibilità ed unicità del comportamento umano, discende l’impossibilità di prevedere condotte future con criteri di probabilità e tanto meno di certezza;
- il perito, specie in casi di delitti efferati e gravi che suscitano un’intensa riprovazione, deve affrontare, oltre al compito clinico e valutativo, il problema della richiesta di retribuzione da parte del contesto giudiziario e sociale. Il possibile rischio è quello di allearsi e identificarsi, più o meno consapevolmente, con chi deve giudicare e reprimere;
- frequentemente la predizione della recidiva si basa sulla considerazione delle sole caratteristiche psicopatologiche individuali. Non si tiene sufficientemente conto delle componenti sociali, ambientali, culturali e, soprattutto, transazionali che si trovano sempre alle radici di uno scompenso comportamentale;
- spesso viene sottovalutato o ignorato l’aspetto dinamico-evolutivo della patologia mentale, per privilegiarne caratteristiche di staticità e di permanenza;
- troppo poco si tiene conto delle modificazioni cui può andare incontro il quadro psicopatologico, se sullo stesso si interviene tempestivamente con tecniche adeguate;
- sovente ci si pronuncia sulla pericolosità psichiatrica in base al comportamento emesso, trascurando la connessione con la malattia. Quindi, in ultima analisi, si formula un giudizio di pericolosità di competenza del magistrato, non dello psichiatra;
- ulteriore elemento che vanifica la prognosi di pericolosità sociale psichiatrica è un dato che appartiene all’esperienza di molti psichiatri forensi: la possibilità di ottime remissioni di disturbi psichici anche gravi durante il periodo della carcerazione preventiva o in un tempo relativamente breve, purché sia possibile mettere in atto interventi adeguati.
Le predizioni psichiatriche sono quindi possibili, ma contengono un margine di errore che impedisce di farle assurgere alla dignità di certezze (Ponti & Merzagora, 1993).
Per tutti i motivi, sopra menzionati, la nozione di pericolosità sociale è stata definita come concettualmente amorfa ed è stata messa profondamente in crisi, in quanto (Fornari, 2008):
- si basa su una lettura doppiamente stigmatizzante (nel senso di “contaminata” e “confusiva”) del comportamento delinquenziale della persona con disturbo mentale;
- si fonda su tecniche predittive inadeguate e poco chiare;
- comporta una commistione di istanze “terapeutiche” e di “neutralizzazione” particolarmente infelice, che trova espressione concreta nella struttura dell’ospedale psichiatrico giudiziario, depositario dell’ambiguità connessa all’essere contemporaneamente persona con disturbo mentale (e quindi da curare) e socialmente pericoloso (e quindi da neutralizzare)
Soffro di disturbi bipolari e a causa di questi disturbi sono stato denunciato per atti persecutori e lesioni personali. Io non ricordo la vicenda ma cosa può accadere in fase processuale?
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