Vaso di Pandora

OPG…OPG… La disumanizzazione dell’essere umano

2.2 L’ IMPUTABILITÁ

 

L’imputabilità, colonna portante del sistema penale, distingue gli esseri umani in due categorie imputabili e non imputabili. Il suo contenuto è duplice giuridico e psicologico, poiché l’imputabilità, pur essendo una categoria astratta si riferisce a una situazione reale e si risolve con un giudizio concreto sullo stato mentale dell’imputato. La capacità psichica del soggetto è legata a due fattori: lo sviluppo adeguato all’età e la sanità mentale, dai quali dipende il carattere libero e cosciente delle azioni umani nella sfera del diritto (Puccini, 2003).

L’imputabilità è una condizione psichica nella quale si deve trovare un soggetto per poter essere sottoposto alla sanzione penale; essa è un requisito individuale legato al possesso della capacità di intendere e di volere, che per convenzione giuridica si acquisisce attualmente in Italia al conseguimento del quattordicesimo anno di età, oppure che non si possiede se la capacità d’intendere e di volere è mancante a cagione di infermità (Ponti, 2008).

L’imputabilità dell’autore di reato è così regolata:

Art. 85 c.p.CAPACITÀ D’INTENDERE E DI VOLERE –

“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.

E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”.

Questa definizione richiede un chiarimento sotto vari aspetti.

CAPACITÀ D’INTENDERE

Capacità d’intendere vuol dire attitudine a rendersi conto degli atti compiuti, a comprenderne i motivi, il significato e le relazioni col mondo esteriore e quindi a prevedere la portata e le conseguenze della propria condotta (la coscienza dell’agire). Perciò il soggetto agente, avendo la capacità di intendere, è in grado di discernere rettamente se le sue azioni siano buone o cattive (valore morale), siano lecite o illecite (valore giuridico), siano utili o dannose all’interesse comune (valore sociale) (Puccini, 2003). Ai fini dell’imputabilità quello che conta è la consapevolezza di compiere un’azione contraria e dannosa alla collettività, conoscerne cioè il carattere antidoveroso e proibito in vista degli interessi sociali violati dal proprio comportamento.

L’ignorare il significato antigiuridico di un’azione non può identificarsi con l’ incapacità di intendere, poiché “Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale” (art. 5 c.p.)

CAPACITÀ DI VOLERE

La capacità di volere è la facoltà di autodeterminarsi in base a motivi conosciuti e scegliere liberamente la condotta adatta allo scopo (la libertà dei propri atti) ; vuol dire anche la capacità di inibirsi e di resistere agli impulsi moventi e  di sapere frenare le forze impellenti dei sentimenti e del tornaconto personale.

Nell’atto volitivo infatti, oltre ad elementi intellettivi intervengono anche componenti affettive che ne sono il motore timico o affettivo. Ne consegue che la capacità di volere richiede tanto l’integrità dell’intelletto quanto l’assenza di turbamenti morbosi dell’affettività (Ponti, Merzagora Betsos, 2006).

Affinché sussista l’imputabilità è necessario il contemporaneo possesso di entrambe le facoltà di intendere e di volere, la cui sintesi condiziona la capacità di conformarsi alle scelte fatte in base a motivi consapevoli; per l’esclusione dell’imputabilità basta invece la mancanza di una sola delle due, perché un’azione volontaria non è ammissibile senza la rappresentazione cosciente dell’atto voluto.

L’imputabilità va riferita alla commissione del fatto, ossia al tempo in cui il soggetto ha esplicato l’azione criminosa.

Il codice penale prevede una serie di situazioni (fisiologiche e patologiche), che possono incidere sull’imputabilità in varia misura e sotto diversi aspetti (Fornari, 2008):

  1. il vizio di mente, presente al momento del fatto –reato, esclude (se totale) o scema grandemente (se parziale) l’imputabilità dell’autore di reato (88 e 89 c.p.);
  2. se condizioni di incapacità sono da altri procurate, costui risponde sia del delitto commesso dalla persona resa incapace, sia delle strategie poste in essere per il raggiungimento di detto fine (artt. 86, 111, 613, 728 c.p.);
  3. la capacità di intendere e di volere non è esclusa in chi “si è messo in stato di incapacità di intendere o di volere al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa” (art. 87 c.p.);
  4. gli stati emotivi e passionali sono irrilevanti sulla imputabilità del reo (art. 90 c.p.);
  5. l’intossicazione acuta da alcool o da sostanze stupefacenti[1]:
  6.  esclude l’imputabilità, solo se piena e se dovuta a caso fortuito o forza maggiore (art. 91 c.p.);
  7. se preordinata, comporta un aumento di pena; se dolosa o colposa, il soggetto risponde del reato commesso a titolo di dolo o di colpa (artt. 92 e 93 c.p.);
  8. se abituale, non solo non incide sull’imputabilità, ma comporta un aumento della pena e la erogazione di una misura di sicurezza (art. 94 e 221 c.p.);
  9. solo la cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti[2], quando abbia causato danni psichici organici, può rilevare ai fini dell’applicazione del vizio parziale o totale di mente (art. 95 c.p.);
  10. il sordomutismo non incide -di per se solo se considerato a priori – sull’imputabilità di un autore di reato. La sua eventuale rilevanza deve essere determinata caso per caso (art. 96 c.p.);
  11. la minore età rileva in maniera diversa sull’imputabilità di un ragazzo autore di reato, e precisamente:
  12. da 0 a 14 anni la capacità di intendere e di volere è esclusa per legge (presunzione assoluta di incapacità), qualunque sia il reato di cui il minore si è reso responsabile (art. 97 c.p.);
  13. dai 14 ai 18 anni bisogna accertare _caso per caso- se il normale ciclo maturativo psico-sociale è arrivato ad un punto tale da consentire di affermare l’esistenza della imputabilità (che in questa fascia di età coincide con la nozione di maturità); altrimenti, essa è esclusa (art. 98 c.p.).

Art. 88 c.p. – VIZIO TOTALE DI MENTE –

“Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere e di volere”.

Questo articolo si riferisce al vizio totale di mente ovvero un processo morboso di qualsiasi natura si ripercuote sulla sede delle funzioni psichiche e le turba in modo da togliere

al soggetto agente in modo assoluto la capacità d’intendere o quella di volere o entrambe.

L’infermità che da luogo al vizio di mente rientra nelle (Puccini, 2003):

  • malattie psichiatriche le quali a loro volta comprendono le patologie seguenti: psicosi, disturbi della personalità e le psico-nevrosi;
  • malattie cerebrali di natura neurologica quali le meningiti, l’epilessia, i tumori ecc.;
  • malattie somatiche di origine infettiva, tossica, metabolica, endocrina.

Art. 89 c.p. – VIZIO PARZIALE DI MENTE –

“Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere e di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita”.

In questo caso si tratta si tratta di vizio parziale di mente che si distingue da quello totale esclusivamente in base a un criterio quantitativo, in quanto ciò che rivela è il grado dell’alterazione mentale e non la sua estensione.

L’esistenza di un vizio di mente deve essere valutata in relazione al soggetto cioè in base alla natura e al grado dell’alterazione psichica, e in relazione al fatto compiuto, in modo che esista congruenza tra l’anomalia mentale, il comportamento del soggetto e la specie del reato commesso.

Art. 90 c.p. – STATI EMOTIVI E PASSIONALI –

“Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità”.

Ricostruendo la storia del periziando si può risalire alla situazione in cui si sono verificati quegli eventi che hanno condizionato la sua esistenza. Questo non significa giustificare il gesto – reato. “Ricostruire la storia significa ridare al gesto –  reato un significato soggettivo. Riuscire cioè a far comprendere quale significato ha quel particolare gesto per quella particolare persona che lo compie, in quella particolare situazione, in quella particolare storia” (Dell’Acqua, Mezzina, 1988, p. 249).

Il primo ostacolo che deve essere affrontato è concordare su quali disturbi mentali possono costituire quell’infermità che si traduce in vizio di mente (criterio n. 1 = il classificare) (Fornari, 2005). La giurisprudenza tende ad ancorare la nozione di infermità di mente a un tipo di classificazione fondata su criteri clinici circoscritti e delimitati.

Il perito invece, non procede stabilendo un’arbitraria corrispondenza tra disturbo mentale e vizio di mente (criterio medico – psichiatrico).

Infatti quello che importa stabilire  non è la connessione tra categoria diagnostica e reato, bensì tra disturbo psicopatologico, funzionamento patologico psichico e delitto.

Il conferimento di “valore di malattia” all’azione commessa o subita (criterio n. 2 = il valore di malattia dell’atto) richiede pertanto che l’analisi e la valutazione si spostino sul piano della psicopatologia

Il terzo problema  (criterio n. 3 = il valutare) è quello di stabilire se e quando un disturbo mentale si può costituire in compromissione parziale o totale della capacità di intendere e volere (Fornari, 2005).

Il perito deve quindi abbandonare il modello medico -psichiatrico          (= dalla diagnosi clinica si inferisce la presenza o l’assenza del vizio di mente) e applicare il modello psicopatologico – comportamentale (= in base al quale l’atto criminale è un sintomo del funzionamento patologico psichico, proprio di quel preciso e codificato disturbo mentale grave).

Nel momento in cui viene riconosciuto un vizio totale di mente, il soggetto è prosciolto e non risponde del reato commesso; il perito dovrà inoltre pronunciarsi sulla pericolosità sociale psichiatrica.

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Commenti su "OPG…OPG… La disumanizzazione dell’essere umano"

  1. Soffro di disturbi bipolari e a causa di questi disturbi sono stato denunciato per atti persecutori e lesioni personali. Io non ricordo la vicenda ma cosa può accadere in fase processuale?

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