2. L’IMPUTABILITÁ E IL DISTURBO MENTALE
Nel XIX secolo, con la redazione dei primi codici penali che sostituirono in Europa legislazioni arbitrarie e incerte e le consuetudini aventi vigore di legge, si è andato ovunque generalizzando il principio giuridico della non imputabilità dei folli, oppure anche, in taluni sistemi quali il nostro, quello della ridotta imputabilità per i casi meno gravi di malattia mentale (Ponti, 2008).
Tale questione è affrontata dai codici moderni sostanzialmente secondo 3 indirizzi (Canepa, 1987).
- Il metodo puramente psicopatologico considera non punibili i malati che abbiano commesso un reato se sono affetti da determinate malattie mentali, specificate dai codici. Si tratta di un criterio esclusivamente nosografico, in funzione del quale l’essere portatore di una delle infermità che la legge precisa (per esempio psicosi, ritardo mentale, demenza) conduce per ciò stesso all’irresponsabilità del reo/malato, quindi all’esclusione di sanzioni punitive.
Secondo questo sistema è sufficiente dunque una certa diagnosi psichiatrica per escludere la responsabilità penale, senza doversi valutare se e quanto l’infermità abbia inciso sulla capacità di volere o intendere.
- Il metodo esclusivamente normativo è diametralmente opposto al precedente: per non aversi imputabilità è sufficiente che, al momento del fatto, il soggetto sia stato giudicato incapace di intendere e di volere, prescindendo dall’identificazione di una precisa infermità.
- Il metodo psicopatologico – normativo, seguito nella maggior parte dei paesi compreso il nostro, richiede innanzitutto il ricorso di un’infermità di mente poi la valutazione della sua incidenza sulla capacità di intendere e di volere al momento del commesso delitto. In tale prospettiva è dunque fondamentale accertare l’infermità, che resta però il presupposto, non la condizione di per sé sufficiente per pronunciarsi sull’imputabilità, in quanto occorre verificare se e quanto la malattia abbia inciso sulla genesi del delitto (Ponti, 2008).
Principio giuridico fondamentale è dunque che possono essere sottoposte a pena solo le persone imputabili, mentre a coloro che non siano dotati del requisito dell’imputabilità verranno applicate le misure di sicurezza nel caso in cui venga emesso un giudizio di pericolosità sociale (Ponti, 2008)
Soffro di disturbi bipolari e a causa di questi disturbi sono stato denunciato per atti persecutori e lesioni personali. Io non ricordo la vicenda ma cosa può accadere in fase processuale?
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