2.4 LA VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÁ SOCIALE
La valutazione della pericolosità si basa su due operazioni distinte:
- diagnosi di pericolosità: implica l’individuazione di determinati fattori e presuppone la valutazione di una particolare attitudine a compiere atti violenti (capacità criminale). Questo può essere fatto attraverso un assessment della personalità dell’individuo e del suo adattamento sociale (Zara, 2005).
- prognosi di pericolosità: rappresenta la predizione specifica del grado effettivo di probabilità secondo il quale l’evento dannoso può riprodursi; è associata alla probabilità del recidiviamo. Una simile valutazione implica un’approfondita misurazione di tutte le variabili rilevanti che possono influenzare positivamente o negativamente l’azione (Zara, 2005).
Nel giudizio di pericolosità non è possibile non tenere conto delle caratteristiche dell’ambiente in cui il soggetto si troverà ad operare:
Ai fini del giudizio di pericolosità sociale, quando si tratti di infermi o seminfermi di mente, il riferimento, contenuto nel comma secondo dell’art. 203 c.p., alle “circostanze indicate nell’art. 133” non esclude affatto, ma anzi presuppone che dette circostanze vengano valutate tenendo conto della situazione obiettiva in cui il soggetto, dopo la commissione del reato e l’eventuale espiazione della pena, verrebbe a vivere e ad operare e, quindi, anche della presenza ed affidabilità o meno di presidi territoriali socio-territoriali, in funzione delle obiettive e ineludibili esigenze di prevenzione e di difesa sociale alla cui salvaguardia sono finalizzate -in difetto di altri strumenti d’intervento e di controllo che assicurano pari o superiore efficacia- le misure di sicurezza previste dalla legge (Nella specie la Corte, in applicazione di tale principio, ha ritenuto corretto il giudizio di pericolosità che il giudice di merito aveva formulato nei confronti di soggetto condannato per omicidio a pena ridotta, a cagione di vizio parziale di mente, facendo anche riferimento alla dimostrata inaffidabilità dei locali servizi di assistenza psichiatrica) (Cass., I, 7/12/1993, in Cass. pen., 1995, p. 284) (Gulotta 2002).
La pericolosità sociale, come è già stato detto,deve sempre essere accertata prima dell’applicazione di misure di sicurezza, non solo al momento della loro disposizione ma anche dell’esecuzione, e queste devono essere revocate o trasformate nel caso in cui la pericolosità sia cessata (Gulotta, 2002).
Soffro di disturbi bipolari e a causa di questi disturbi sono stato denunciato per atti persecutori e lesioni personali. Io non ricordo la vicenda ma cosa può accadere in fase processuale?
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