2.1 LE MISURE DI SICUREZZA
Il sistema delle misure di sicurezza deriva concettualmente dai contenuti ideologici della Scuola Positiva che si proponeva di sostituire alla pena commisurata alla gravità del reato una “misura indeterminata” che doveva durare per tutto il tempo di persistenza della pericolosità.
Le misure di sicurezza sono state progressivamente inserite nel diritto positivo di molti paesi europei come sistema parallelo rispetto alla normale pena classica che, pur conservando i paradigmi dei principi classici della pena (determinatezza, inderogabilità, proporzionalità), mirava a compensare alcune carenze che erano insite in essa. In particolare (Ponti, 2008):
- la protezione nei confronti dei soggetti plurirecidivi (i “sani pericolosi”) era considerata insufficiente;
- la società non si reputava abbastanza tutelata dalle possibili offese dei delinquenti riconosciuti non imputabili per infermità di mente (“folli pericolosi”);
- un’ultima carenza era la mancanza di interventi risocializzativi e curativi, fini a cui la pena non adempiva, a quell’epoca e che le misure di sicurezza avrebbero idealmente dovuto fornire .
Le misure di sicurezza ricoprivano una triplice funzione (Ponti, 2008):
- isolare dal corpo sociale i soggetti più pericolosi al di là dei termini editali della pena, talché la misura avrebbe dovuto prolungarsi fino a quando fosse cessata la pericolosità;
- curare le infermità dei delinquenti con disturbo mentale;
- rieducare i plurirecidivi attraverso l’obbligo del lavoro e l’abitudine ad esso, che a quel tempo si riteneva il trattamento più idoneo a tale scopo.
Gli istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza sono disciplinati dall’ articolo 62 O.P. che distingue:
- ospedale psichiatrico giudiziario per rei riconosciuti al momento del fatto portatori di totale infermità di mente;
- casa di cura e di custodia per i soggetti seminfermi di mente e ritenuti pericolosi, misura da eseguirsi una volta scontata la pena (sia pur ridotta per il vizio parziale);
- casa di lavoro o colonia agricola per i delinquenti abituali, professionali, per tendenza e per gli altri soggetti mentalmente sani, ma pur sempre riconosciuti pericolosi;
- riformatorio giudiziario per i minori socialmente pericolosi.
L’OPG e la casa di cura e di custodia sono le uniche misure che trovano ancora applicazione, mentre le altre per i soggetti non infermi non vengono di fatto più utilizzate.
Arturo Rocco, nella redazione del codice penale, ha introdotto al fianco della pena, determinata nel tempo e diretta risposta dell’azione delittuosa, le misure di sicurezza, mezzi rivolti a combattere la pericolosità sociale del reo, e perciò nel tempo indeterminata. E’ stato così realizzato il sistema definito del doppio binario (Del Giudice, 2006)
La normativa sugli OPG risale al codice Rocco, del 1930, che affonda le sue radici nell’articolo 85 del codice penale dove viene individuato il presupposto della responsabilità nell’imputabilità del soggetto autore di reato.
Soffro di disturbi bipolari e a causa di questi disturbi sono stato denunciato per atti persecutori e lesioni personali. Io non ricordo la vicenda ma cosa può accadere in fase processuale?
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