Quello che segue è un commento al comunicato stampa dell’associazione “Diritti alla Follia“, inviato a seguito dell’ordinanza del Tribunale di Firenze (29 dicembre 2025), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Corte costituzionale n. 9 del 4 marzo 2026, con cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale sull’art. 35 della legge n. 833/1978 in materia di trattamento sanitario obbligatorio (TSO).
Esso annuncia:
TSO senza difesa legale: il Tribunale di Firenze porta la legge 833 davanti alla Corte Costituzionale. Motivo: la legge non prevede la presenza di un difensore di fiducia nel ricorso che l’interessato ha facoltà di presentare al Giudice Tutelare.
Ai miei occhi, questo rilievo può ben avere un fondamento giuridico-formale: non sono in grado di affermarlo o tanto meno di negarlo, non essendo io Magistrato o Avvocato.
Come psichiatra che per oltre 15 anni ha avuto fra i suoi compiti anche quello, ben poco gratificante, di gestire i TSO, posso invece fornire qualche informazione utile a valutare la rilevanza reale del problema segnalato: riporto quanto emerge dalla mia personale esperienza.
- Nessun ricoverato in TSO ha mai fatto ricorso al Giudice tutelare pur conoscendo tale possibilità
- Per quanto ne so nessun ricoverato, né un familiare, ha mai consultato un legale
- Non ho mai proposto il rinnovo del TSO oltre la naturale scadenza di 7 giorni; anzi quasi sempre ne ho proposto la cessazione molto prima, anche dopo un giorno o due, non raramente cedendo il passo a una prosecuzione volontaria. È lecito ritenere che un annullamento del TSO dovuto a non convalida del Giudice avrebbe potuto comportare tempi più lunghi; non ho modo di verificarlo personalmente perché ciò non mi è mai accaduto. Altrove, non so
- Anche quando la degenza ospedaliera ha dovuto protrarsi oltre la scadenza, ciò è sempre accaduto su base volontaria
- Non raramente, e purtroppo, un paziente dimesso dopo un TSO si è ripresentato spontaneamente chiedendo il ricovero: richiesta verbalizzata o espressa da acting
Si deve aggiungere che una pur doverosa tutela giurisdizionale, anche se rafforzata, può poco o nulla contro una degenza di fatto obbligatoria, cosa che è tutt’altro che rara, non prevista da alcuna legge o codice ma molto reale: causata da insufficienza di risorse personali, familiari, economiche, lavorative, personologiche, e da possibili carenze dell’intervento; il ricorso al TSO e comunque alla degenza ospedaliera è sempre stato lo scacco di un diverso approccio al problema.
Anche se, a quanto credo, l’eventuale pronuncia della Corte Costituzionale nulla cambierà nei tanti problemi relativi all’intervento psichiatrico e ai suoi contesti sanitario, psicologico e sociale, tuttavia nulla si può obbiettare a quanto porta ad eguagliare lo status giuridico del sofferente mentale a quello di ogni altro cittadino: ben venga un cambiamento in meglio, pur minimo e ben poco rilevante quanto agli immediati effetti operativi.



