Il 31 maggio 2023 è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge n 1.119 prima firma on. Riccardo Magi che prevede l’abolizione degli artt. 88 e 89 del codice penale del 1930. Viene superato il “doppio binario” sintonico con la legge 36 del 1904 e promosso un nuovo impianto fondato sulla responsabilità della persona, ritenuta imputabile e degna di stare in giudizio, alla quale se ritenuta colpevole applicare una pena che verrà eseguita tenendo conto delle sue condizioni di salute, anche in alternativa al carcere.
Viene introdotto il concetto di “disabilità psicosociale” e superata la distinzione tra imputabili e non imputabili che obbliga psichiatria e giustizia ad approcciare le persone in modo dicotomico, categoriale e riduzionistico e non olistico (One Health), multidimensionale e multi modale fondato sulla complessità. Il rapporto imputabilità/salute mentale deve essere rivisto.
Infatti, imputabile non significa “sano di mente” e tra i condannati vi sono persone che presentano disturbi mentali e dipendenze. Dei prosciolti, incompatibili con il regime detentivo, non vengono considerati gli ambiti di funzionamento mentale normali e ancora che i loro comportamenti possono essere di tipo criminale. La persona condannata si può ammalare e va curata adeguatamente e senza pregiudizi, anche con misure alternative in deroga (Corte Costituzionale 99/2019).
I soggetti condannati presentano vissuti, accentuati da isolamento, carcerazione, perdita dei riferimenti relazionali e affettivi ed una pluralità di bisogni (di base, documenti di identità, residenza, formazione, lavoro, alloggio) e ruoli genitoriali, di coppia e sociali.
L’insieme dei bisogni va considerato in ogni persona secondo i principi della rilevabilità e modificabilità.
Se la pena nella sua componente retributiva e preventiva può essere imposta non così per quella trattamentale, rieducativa, volta al recupero e all’inclusione sociale che richiede motivazione al cambiamento e lo sviluppo di una collaborazione e un patto, nonché la sensibilizzazione e accoglienza dei contesti.
In ambito penale va aggiunta anche la valutazione degli elementi di sicurezza e di strumenti specifici secondo il mandato delle Forze dell’Ordine.
Secondo le migliori conoscenze tecnico-scientifiche, la psichiatria può esercitare solo il mandato di cura che richiede consenso e partecipazione della persona. La responsabilità è terapeutica.
Diverse istituzioni sono chiamate dalla Costituzione a collaborare per dare esecuzione alla pena (art 27), alla sicurezza e assicurare i diritti sociali (art 38) e alla salute (art 32): Comuni, Prefetture, Giustizia, UEPE, servizi sanitari e di salute mentale. Nel quadro della collaborazione interistituzionale, ciascuno secondo competenze e mandati, dovrà vedere come rispondere ai bisogni di base, sociali, sanitari, di sicurezza e protezione sociale. Azioni sinergiche che devono riconoscere i punti di forza e i limiti dei diversi sistemi.
In tutte le situazioni vanno quindi visti oltre agli aspetti retributivi quelli rieducativi, trattamentali e gli interventi di competenza sociale e sanitaria. Sono disponibili trattamenti educativi e psicologici per affrontare i modo non violento i conflitti, la gestione della rabbia e dell’impulsività, migliorare la tolleranza alle frustrazioni, aumentare la consapevolezza dei ruoli, sostenere l’autonomia e la partecipazione alla vita sociale, le esperienze di conciliazione e riparazione.
L’esecuzione penale può realizzare una modulazione delle pene per facilitare relazioni affettive, lavoro e misure alternative che mostrano una significativa efficacia nella prevenzione di nuovi reati.
Le persone con disturbi mentali vanno curate adeguatamente senza deleghe improprie, tenendo conto che la cura richiede consenso, motivazione e a ciò devono mirare gli interventi coercitivi.
I disturbi mentali non sono solo espressione di un’alterazione biologica ma l’esito di un’interazione genetica-epigenetica. Il rischio di aggressività e violazioni richiede adeguate misure di sicurezza e protezione con un’azione sinergica tra magistratura e forze dell’ordine. La qualità della salute mentale va migliorata sia in ambito penitenziario sia nei territori.
Superare la non imputabilità, il proscioglimento, le misure di sicurezza provvisorie e definitive fa decadere anche l’incompatibilità con il regime detentivo. Il Dl Magi è nella giusta direzione per un nuovo modello fondato sulla responsabilità della persona, su un approccio olistico, biopsicosociale, culturale e ambientale, di riferimento per le diverse istituzioni chiamate a collaborare. Vi è da auspicare la sua approvazione e al contempo il superamento della posizione di garanzia dello psichiatra.
Questa impostazione mi ha sempre convinto fin da quando, un paio di decenni fa, ne ero venuto a conoscenza tramite uno scritto del grande magistrato Lino Monteverde. Mi pare che il disegno di legge riesca a tenere insieme le esigenze di difesa sociale e quelle terapeutiche: esigenze alleate in tempi medio – lunghi ma non raramente in contrasto nell’immediato. C’è da congratularsi con gli estensori. Ma il momento politico è propizio? Vedremo