LEGGE MARIOTTI
Un primo parziale adeguamento della legislazione al mutato clima è la c.d. legge Mariotti, 431/68. Essa è rientrata in un generale riordinamento degli interventi ospedalieri che trova espressione nella legge 132/1968 – Enti Ospedalieri e Assistenza Ospedaliera.
Quest’ultima definiva alcuni parametri per l’assistenza ospedaliera generale, distinguendo gli ospedali in generali, specializzati, per lungodegenti e convalescenti. Negli ospedali generali l’unità funzionale è la sezione, che deve comprendere dai 25 ai 30 posti; due o più sezioni sono accorpate in una divisione, che deve comprendere da 50 a 100 posti. Negli ospedali specializzati, sezioni da 15 a 20 posti e divisioni da 30 a 80 posti. Nei lungodegenti, sezioni da 25 a 30 e divisioni da 80 a 120. Si prevedono miglioramenti economici per i medici, con rapporto di lavoro che di norma è a tempo definito, mentre il tempo pieno può esser concesso a richiesta.
La legge 132 manteneva la netta distinzione fra l’assistenza ospedaliera generale e quella psichiatrica: “l’assistenza pubblica è svolta… dagli enti ospedalieri…è anche svolta … dagli ospedali psichiatrici e dagli altri istituti di cura per le malattie mentali”. E: “Il Ministero della Sanità esercita l’alta sorveglianza sugli altri istituti pubblici di ricovero e cura previsti dall’art. 1, esclusi gli ospedali psichiatrici, per quanto attiene al loro funzionamento igienico – sanitario”.
Questa distinzione veniva confermata anche dalla approvazione di una legge specifica per gli ospedali psichiatrici, la legge 431/68. Tuttavia questa muoveva alcuni passi verso un avvicinamento dell’ospedalità psichiatrica a quella generale: prescriveva che ogni Ospedale Psichiatrico contasse da 2 a 5 divisioni, ognuna con non più di 125 posti letto, e con organico costituito da un primario, un aiuto, un assistente; un infermiere ogni 3 posti, un assistente sociale ogni 100 posti. Ogni Ospedale doveva avere, oltre al Direttore, un medico igienista e uno psicologo. Previsti miglioramenti economici ai medici, le cui basse retribuzioni avevano contribuito a deprimere la loro immagine professionale.
Ancora accessorie le funzioni dei Servizi territoriali: i Centri di Igiene Mentale potevano dipendere dal Direttore dell’Ospedale o avere una propria Direzione, e contare su almeno un pedopsichiatra e uno psicologo; non definiti i parametri quantitativi delle previste figure di psichiatra, assistente sociale, assistente sanitaria, infermiere, ausiliario.
Importanti le novità riguardanti i ricoveri. L’art 4 consentiva per la prima volta l’ammissione volontaria; è ben vero che questa era prevista, di sfuggita, anche nella vecchia legge con l’art. 53 del regolamento; ma una volta avvenuto il ricovero volontario, il degente si trovava in condizione giuridicamente identica a quella di tutti gli altri, potendo esser dimesso soltanto per decisione sanitaria.
L’art.4, consentendo invece il protrarsi della degenza in regime volontario, e anche il passaggio a questo da quello coattivo, ha costituito quindi una vera innovazione, aprendo la via a una gestione più elastica e umana del disturbo mentale. L’apertura offerta da questa novità legislativa ha avuto, come era da attendersi, impatto diverso nelle diverse realtà locali: ad esempio a Perugia dal ’68 in poi sono stati attuati quasi soltanto ricoveri volontari, e i degenti sono calati dai 1114 del ’64 ai 791 del 1969 (da Canosa: Storia del manicomio in Italia dell’unità ad oggi. Feltrinelli, 1979).
Infine, veniva abrogato l’art. 604, 2, del codice di procedura penale che disponeva l’annotazione nel casellario dei ricoveri psichiatrici, aspetto particolarmente pesante (pur se certo non esclusivo) della stigmatizzazione.
Positivi ma limitati gli effetti della legge, in particolare ridotti a ben poco per quanto riguardava l’aspetto logistico: era impensabile che Ospedali Psichiatrici che potevano giungere a 2000 e oltre posti letto potessero esser ridotti davvero, e non solo con artificiose e illusorie “suddivisioni”, alle nuove dimensioni legali, a meno di avviare un imponente piano di nuove costruzioni. Non lo si è fatto, e credo neppur seriamente pensato: e a posteriori si deve dire che è stato meglio così. E’ da ricordare che la proposta Mariotti era all’origine più completa, prevedendo anche forti Servizi di Igiene Mentale e Ospedali diurni e notturni; ma nell’iter parlamentare era stata amputata, in conseguenza di mediazioni probabilmente inevitabili.