Vaso di Pandora

Il caso di Luca, bambino conteso tra genitori affidatari e adottivi

La notizia è questa: Luca è un bimbo che a pochi giorni di vita viene inserito in una famiglia affidataria dove rimane quattro anni. Dopo questo periodo, nel dicembre del 2024, arriva la comunicazione che è stato dichiarato adottabile. Il 31 gennaio del 2025 viene deciso che Luca sarà dato in adozione ad una famiglia che non è quella con cui ha vissuto in questi anni in affido.

I genitori affidatari

Gli affidatari, pur dichiarandosi disponibili all’adozione, vengono dichiarati non idonei e viene preferita una nuova famiglia: nell’intervista a Repubblica del 4 di marzo, i genitori affidatari Alice e Pietro, due nomi scelti a caso per questioni di riservatezza, riferiscono che le motivazioni per cui non sono stati scelti riguardano l’età, due anni in più rispetto ai limiti di età previsti dalla legge sulle adozioni, e un altro bimbo piccolo in affido, che, secondo i giudici, in futuro potrebbe sentirsi discriminato perché lui in affido e Luca adottato.   

Gli affidatari chiedono che la decisione del giudice venga rivista. Lanciano appelli via social e presentano in tribunale una lettera firmata da novantaquattro pediatri che sottolineano per Luca il rischio di un trauma insanabile, se verrà strappato ai suoi affetti. 

Il Tribunale dei minori

Sempre su Repubblica, viene pubblicata la replica del Tribunale per i minori di Milano in cui viene dichiarato che sì, Luca è stato inserito nella sua nuova famiglia ritenuta, dopo ampia e approfondita istruttoria, la più adeguata a rispondere alle esigenze di un bambino così piccolo e che la famiglia affidataria si è sottratta allo svolgimento del fondamentale compito di accompagnamento, anche sul piano emotivo del bambino nel percorso di conoscenza e di avvicinamento alla famiglia scelta per lui, avendo autonomamente maturato la convinzione di essere la più idonea. 

È dai social che vengo a conoscenza della vicenda: mi compare l’appello di un noto e seguitissimo medico, psicoterapeuta a cui seguono una lunga serie di commenti per la maggior parte schierati contro la decisione del tribunale. 

Decido di approfondire, e questo mio scritto vuole restituire la complessità di una vicenda che al di là di facili sentimentalismi dovrebbe tenere insieme la legge, l’applicazione della stessa e la dimensione umana, così altamente complessa e variabile. 

La figura delle famiglie ponte nell’iter tra affido e adozione

Contatto una mamma ponte, che chiamerò Giovanna (questo nome l’ho deciso io, per tutelare lei e l’associazione che rappresenta) anche presidentessa di un’associazione che costituisce un punto di riferimento a livello nazionale nel campo dell’affido e dell’adozione. Più volte ci tiene a dirmi che non è una psicologa, ma una giurista come dovesse difendersi nel portare avanti un punto di vista non proprio popolare. La rassicuro, volevo proprio parlare con qualcuno che potesse fare un po’ di ordine. 

Intanto, la definizione di mamma ponte deriva dall’affido ponte che è un affido di breve durata (6 mesi-1 anno) diretto a bambini piccolissimi (0/3 anni) dichiarati in stato di abbandono dal Tribunale per i Minorenni o allontanati su indicazione dell’Autorità giudiziaria dal proprio nucleo familiare, in attesa che gli organi competenti definiscano la loro collocazione futura (rientro presso la famiglia di origine, adozione, affido a lungo termine presso altra famiglia rispetto a quella ponte).

Giovanna mi chiede di consultare la legge 184 del 1983 in materia di affido, perché in quella legge, dice, c’è tutto quello che serve per capire. Il problema, aggiunge, è che non sempre viene applicata correttamente. Seguo la sua indicazione.  

L’affido è una soluzione temporanea

L’affido familiare si configura come una soluzione temporanea che, nel rispetto dei diritti del minore, offre un sostegno alle famiglie in difficoltà, favorendo nel contempo la costruzione di un ambiente amorevole e stabile per il bambino. L’obiettivo, quindi, rimane quello di prevenire l’allontanamento definitivo del minore dalla propria famiglia di origine, offrendo un intervento di breve o medio periodo che può prevedere anche l’inserimento provvisorio in un’altra famiglia. Obiettivo dell’affido familiare è il rientro del minore nella propria famiglia di origine.

Purtroppo, mi riferisce Giovanna, oggi in Italia gran parte degli affidi sono sine die, il Tribunale ritiene opportuno, ogni 24 mesi, di doverli prolungare fino al raggiungimento della maggiore età, senza decretare lo stato di adottabilità del minore, né il rientro di questo nella famiglia di origine.  

Il venire a mancare il criterio della temporaneità (la normativa prevede che la durata dell’affido non superi i 24 mesi anche se laddove ritenuto necessario dal Tribunale può essere prorogata) mette nella condizione quelle famiglie che hanno scelto l’affido di problematizzare, a volte, la possibilità di proseguire. E questo fa sentire in colpa, viene facilmente criticato, senza considerare che le premesse per cui due genitori decidono di offrirsi come affidatari erano altre. I rischi a questo punto sono diversi: da una parte, che ci siano sempre meno genitori affidatari per il pericolo di rimanere “incastrati” in un percorso interminabile che non possono o non vogliono sostenere; dall’altra, di confondere volontariamente l’affido con l’adozione interpretandolo come una scorciatoia per avere un figlio.

Distinguere tra affido e adozione

Giovanna racconta la sua esperienza di mamma ponte di diversi bambini, che nomina tutti. Mi dice di aver scelto l’affido perché consapevole di non desiderare un figlio, Giovanna è già madre, e mi descrive la sua esperienza relazionale nei termini di “sto un passettino indietro, e i bambini lo sentono, forse dall’esterno non si capisce, ma io e i bambini che ho accolto, lo sentono”, e aggiunge, “io non mi faccio chiamare mamma, e so che questo non piace, non è popolare, ma per la posizione che ricopro con i bambini non ha senso, li confonderei”

Da queste parole, comprendiamo come sia fondamentale perché l’esperienza di affido riesca, che i candidati affidatari riflettano e siano consapevoli della differenza tra adozione e affido che oggi non sta più nella temporaneità dell’esperienza quanto nella sua complessità e la pluralità di attori con cui l’affidatario dovrà interloquire: il minore, la sua famiglia di origine (nella sua presenza-assenza), il Tribunale per i Minorenni, i Servizi sociali, il Tutore. Affido e adozione sono due istituti giuridici differenti, che nascono da motivazioni differenti e hanno finalità differenti. Rimangono i principali strumenti giuridici che, in Italia, tutelano il diritto del minore a crescere in una famiglia, un diritto che è del minore e non dell’adulto ad avere un figlio o a prendersi cura di un bambino, pertanto l’attenzione dev’essere posta, sempre e solo, sull’interesse dell’adottato (o affidato).

Il focus deve sempre essere il benessere del minore

Giovanna evita di entrare nei termini della vicenda di Luca, e io lo apprezzo, perché di fatto, dice, non abbiamo gli elementi per valutarla e anzi, ha parole generose per Alice e Pietro, non li conosce, ma in quanto genitori ponte, come lei, sa che si sono spesi per molti bambini.

Continua, “non sappiamo se nel corso di quei quattro anni, ci sia stato uno scambio tra famiglia affidataria e servizi sociali, me lo auguro; non sappiamo come le cose siano esattamente andate, ma sappiamo che il concetto di continuità affettiva, a cui tutti si sono appellati per difendere la famiglia affidataria, in realtà non è stato rispettato: la continuità affettiva è anche quella che la famiglia affidataria deve garantire al minore, accompagnandolo e supportandolo nella direzione della famiglia adottiva o alla famiglia affidataria successiva. Restando nella vita del minore, accompagnandolo e favorendo l’attaccamento alla nuova famiglia. Io sono in contatto con tutti i bambini che ho ospitato e con le famiglie che li hanno accolti”. Nel caso di Luca, i famigliari affidatari, non d’accordo con il provvedimento del giudice, hanno privato Luca della loro presenza.

Tutto, ricordiamo, deve essere fatto nell’interesse del minore. 

Conclude, Giovanna: questa vicenda e altre simili corrono il pericolo di mettere a rischio l’affido ponte, pensato e fortemente voluto per evitare che i bambini molto piccoli, neonati, venissero inseriti in strutture comunitarie, preferendo, proprio per lo stabilirsi di un attaccamento affettivo, la relazione con figure di accudimento dedicate. 

Prima di concludere, desidero ringraziare Giovanna e tutte le persone che, come lei, operano nell’interesse dei minori; e la ringrazio per avermi aiutata a fare chiarezza.

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Commenti su "Il caso di Luca, bambino conteso tra genitori affidatari e adottivi"

  1. Grazie dott.ssa Paola Rivolta .
    Non e’ facile scrivere di questa vicenda mantenendo il giusto distacco,con l’ obiettivo di destinare luce a situazioni che inevitabilmente hanno creato scalpore e rischiano di essere boomerang anche verso chi cerca di fare luce.

    Rispondi
  2. Summum ius summa iniuria. Non si accusa nessuno: il Tribunale avrà deciso per il meno peggio. Ma il risultato finale in questa vicenda è che a un bambino si impone la separazione da una coppia che si sente genitoriale e per cui il bambino (evitiamo la asettica espressione “il minore”) non può, dopo quattro (!) anni non avere sviluppato un rapporto filiale. Che traccia gli lascerà questa esperienza di abbandono? Questo non mi sembra sentimentalismo a buon mercato. Facile ribaltare la colpa sulla famiglia affidataria che, a quanto pare, si è sottratta al compito ( a questo punto improbo!) di accompagnare il bambino nell’avvicinamento alla nuova famiglia, adottiva.
    L’errore di base sta nel non rispettare il saggio limite dei 24 mesi come durata massima dell’affido; e ciò ha a che fare con l’inefficienza dei tribunali. Ma paradossalmente, a questo punto è meglio che accada quanto riportato come frequente: che l’affido si protragga fino alla maggiore età, in quella che diventa una sorta di adozione di fatto: forse un quasi adulto può, meglio di un bambino, tollerare il distacco…

    Rispondi

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