Vaso di Pandora

Diritti negati per i pazienti psichiatrici

La “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”, sottoscritta dall’Italia il 30 Marzo 2007 e ratificata con Legge Nazionale del 3 Marzo 2009 n. 18, prevede   tra le varie azioni in difesa dei diritti di cittadinanza delle persone disabili – tra le quali rientrano a pieno titolo le persone affette da disturbi psichiatrici maggiori – in particolare all’art. 25 “vietare nel settore delle assicurazioni le discriminazioni delle persone con disabilità, le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un’assicurazione malattia e, nei paesi nei quali sia consentito dalla legislazione nazionale, un’assicurazione sulla vita”.

A fronte di questa norma, sappiamo che le persone con disturbi mentali sono soggette nel nostro paese a emarginazione e discriminazione in molte aree della vita sociale e della cittadinanza, ed in  particolare in campo sanitario e non sempre hanno libero accesso alle cure ed ai trattamenti sanitari tempestivi, appropriati ed efficaci. La situazione è particolare evidente anche per le patologie organiche conseguenti allo stile di vita ed ai trattamenti psicofarmacologici ai quali i pazienti psichiatrici sono sottoposti: sindromi endocrino metaboliche, patologie cardio-vascolari croniche ed acute, patologie broncopolmonari, patologie oncologiche, per citare solo le più frequenti, che comportano un significativo aumento del carico di malattia ed una riduzione di anni di vita attesa stimata in almeno 15 anni rispetto alla popolazione generale.
Tale situazione è aggravata dal fatto che, ancora oggi e non ostante le disposizioni vigenti della Legge n.18/2009, in campo assicurativo viene preclusa a priori alle persone affette da patologie psichiatriche, od a chi assume psicofarmaci di qualsiasi classe anche per ragioni diversificate, l’accesso a forme di copertura per rimborso di spese mediche per patologie organiche e per infortuni, con immediata esclusione dalla garanzia qualora i disturbi o l’assunzione di psicofarmaci dovessero manifestarsi durante il periodo di validità della polizza.
Siamo di fronte ad una palese violazione di un diritto, generale e specifico, di poter accedere come tutti i cittadini a cure e strutture collegate a polizze e convenzioni assicurative e poter usufruire di polizze rimborso spese mediche, infortuni e vita.
Già nel 2011 il problema era stato sollevato formalmente ad alcune Reti Nazionali di Assicurazioni (in particolare ISVAP ed ANIA) e contestualmente ai Ministri della Salute, delle Pari Opportunità e dello Sviluppo Economico, da alcune Società Scientifiche in campo psichiatrico (Società Italiana di Psichiatria e Società Italiana di Psichiatria Biologica) insieme ad Associazioni Nazionali di Famigliari ed Utenti (Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale, Progetto Itaca Onlus, Associazione Difesa Malati Psichiatrici Gravi, Oltre Noi La Vita Onlus).
Il documento – che anticipava la possibilità di promuovere formalmente una Class Action – poneva la necessità inderogabile di interventi legislativi e di controllo, mirati a far sì che la situazione di pregiudizio e di esclusione delle garanzie assicurative avesse termine e che di conseguenza anche le persone con disturbi mentali – indipendentemente da età, genere e professione – potessero accedere ad appropriate coperture assicurative, fatte salve le legittime esclusioni, previste dal Codice Civile, relative ad eventi riconducibili a patologie pregresse ed alle loro dirette conseguenze.
Tuttavia, pur a fronte di queste azioni, la situazione è rimasta immutata e le poche Assicurazioni che prevedono la copertura nelle polizze dei disturbi psichiatrici e delle patologie somatiche conseguenti ai trattamenti con farmaci psicotropi hanno stabilito premi assicurativi particolarmente alti e quindi non accessibili alla maggior parte della popolazione, che accede a coperture assicurative per altri interventi e trattamenti sanitari.
Per concludere, ci paiono particolarmente emblematici due situazioni specifiche.
La prima riguarda la copertura assicurativa integrativa sanitaria promossa dall’ENPAM per tutti i medici, che non offre nessuna copertura per le patologie psichiatriche, pur a fronte di tassi di incidenza nella classe medica di alcuni disturbi ( Disturbo dello Spettro dell’Umore e dell’Ansia, Dipendenze Patologiche) particolarmente alti rispetto alla popolazione generale, per fattori di rischio connessi anche all’attività lavorativa ed all’ambiente di lavoro.
La seconda riguarda le coperture assicurative integrative connesse a Fondi Integrativi di Solidarietà, di recente promosse da Associazioni di varia natura (Reti di cittadinanza, Cooperative ed altro ancora), che pur muovendosi in un’ottica di solidarietà, sussidiarietà e protezione/promozione dei diritti delle persone fragili, assumono lo stesso principio dell’esclusione della copertura di tutti i disturbi psichiatrici ( sia maggiori che minori), prevedendo solo la copertura di una visita psichiatrica finalizzata alla certificazione dell’esclusione della presenza di un disturbo psichiatrico o di fattori di rischio, pena l’impossibilità di stipulare la polizza.
Si tratta pertanto di una situazione di grave lesione di diritti inalienabili e di non applicazione di una norma legislativa specifica, internazionale e nazionale, sulla quale non si può più – anche a fronte del tendenziale contenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale – non intervenire.

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