Vaso di Pandora

Contributi peritali e clinici nelle separazioni

La prossima scadenza della applicazione della nuova normativa dei processi di separazione e di divorzio e delle modalità di affidamento dei figli minori (la Riforma Cartabia, Legge 26 novembre 2021 n. 206, recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”), è occasione per fare il punto sulle sovrapposizioni e sulle divergenze tra il punto di vista dei CTU e della giustizia e quello clinico e di cura.

Da un lato il lavoro dei periti del tribunale, che devono esplorare e trasmettere al giudice le migliori condizioni di vita dei minori figli di genitori che si separano, dall’altro il lavoro che, anche contemporaneamente, viene svolto a favore degli stessi minori e della coppia genitoriale conflittuale, nei servizi di salute mentale, pubblici e privati. Da un lato la ricerca dell’inquadramento nosografico, dall’altra la costruzione di un assetto che mira a lenire le ferite del trauma di tutti i membri della famiglia, e a motivare i genitori in conflitto ad approfondire il senso della loro conflittualità e ad avviare un cambiamento nelle dinamiche che li legano.

La legge rimanda un grande compito al lavoro dei Mediatori Familiari per favorire la migliore decisione di affidamento: si tratta di esperti dei conflitti che lavorano con la coppia genitoriale per favorire la ricomposizione della conflittualità e per evidenziarne le conseguenze sui figli. Centrale è infatti la considerazione che i figli sono coinvolti, generalmente loro malgrado, e che rischiano di essere trascinati a schierarsi di fronte al sordo approccio basato sull’avere ragione nell’affermare il proprio punto di vista e nel farlo prevalere. Lavorare per avere ragione sull’altra parte del conflitto, non sempre corrisponde a lavorare per favorire l’adattamento dei figli ai cambiamenti derivanti dalla separazione.

Il rischio estremante frequente e patogeno in questi conflitti è proprio quello di indurre i figli a schierarsi, a dare ragione ad un genitore. Una prospettiva questa che anche laddove siano evidenti le responsabilità di un genitore, non tiene conto che comunque rimane nel figlio il trauma subito e il desiderio di essere visto nel bisogno affettivo da ambedue i genitori. 

Il punto di vista del clinico è teso nel fare emergere la natura dei conflitti sottostanti e nel centrare l’obiettivo di presentare ai minori una realtà che separa la conflittualità tra i genitori, dal loro diritto di essere visti, riconosciuti, amati da entrambi, senza subire sollecitazioni a tenere lontano dalla propria vita il genitore “perdente”.

Intorno al tema dell’allontanamento dei figli dal genitore accusato e perdente nelle CTU si è spesso parlato della “Alienazione Parentale”, inquadrata in quadro nosografico, la PAS, Sindrome da Alienazione Parentale. Intorno all’esistenza di questa sindrome è tuttora viva una grande controversia: negli ultimi mesi sono stati riportati dai giornali sia la sentenza della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 9691/2022), che il dibattito tra gli specialisti sul riconoscimento dell’esistenza di questa sindrome, non inserita nel DSM V e nel ICD XI (AA.VV., Senza madre. Storie di figli sottratti dallo Stato. Roma, Edizioni Magi, 2022; P. Fradeani e G. Giordano, www.psicoanalisiesociale.it; L. L. Sabbadini, Repubblica 12/12/2022).

Resta comunque il problema dell’inquadramento dell’impossibilità di un figlio a manifestare interesse per il genitore che, con movimenti più o meno evidenti che fanno leva sull’evitamento del proprio dolore, viene alienato dall’altro genitore.

Molto si può aggiungere sulla dinamica della colpa che un figlio prova ad amare il genitore colpevole di fare soffrire l’altro genitore. In ambito peritale questa materia è chiaramente controversa, attraversata dall’interesse giudiziario, forzata nell’obiettivo di orientare il giudice. La sentenza della cassazione arriva appunto al termine di un conflitto che non aveva trovato soluzioni soddisfacenti per ambedue le parti e un luogo di contenimento nelle precedenti sentenze.

Il versante clinico è però quello di definire sia l’inquadramento diagnostico della sofferenza dei figli, sia quello di fornire strumenti di approccio alle dinamiche che la determinano e la sostengono.

Per quanto riguarda l’inquadramento diagnostico la sofferenza “extragiudiziale” dei figli assume forme tra loro molto diverse: l’evento traumatico della separazione conflittuale irrisolta può innestare o fare emergere patologie dell’umore generalmente depressive, disturbi comportamentali, screzi psicotici sono le forme cliniche prevalenti.

Gli strumenti di intervento psicoterapeutico, variano di conseguenza, legati alla gravità della sintomatologia rilevata e alla disponibilità dei genitori a coinvolgersi in un certamente difficile lavoro psicoterapeutico per il quale è necessario un contesto che permette sia l’espressione del proprio punto di vista, che l’ascolto dell’altro punto di vista.

Il lavoro psicoterapeutico deve allontanarsi dagli inquinamenti della rivendicatività giudiziaria, avere ragione e colpevolizzare, e concentrarsi sul fare emergere il sotterraneo, la natura vera del conflitto e il diritto del bambino di essere visto per quello che lo colpisce e non come strumento di parte. Il focus della terapia diventa così la modalità con la quale genitori così lontani e interessati a prevalere prendono in considerazione la propria sofferenza e la ricaduta del loro conflitto sui figli.

All’inizio di ogni incontro dei Gruppi di Psicoanalisi Multifamiliare vengono ricordate le tre regole che lo caratterizzano. Una di queste è il parlare non per avere ragione ma per portare in discussione il proprio punto di vista di un problema, il vissuto che lo accompagna. In questa ottica è possibile favorire il dialogo e il confronto autentico tra le parti coinvolte, ognuna con la propria soggettività e utilizzare gli interventi di altri membri del gruppo, coinvolti, immedesimati e non partigiani di una posizione.

In un GPMF in un ambiente di ricovero, dopo alcune settimane che la giovane paziente “borderline” e la madre sottolineavano all’unisono la responsabilità del marito e padre, “rigido, anaffettivo, distante”, all’origine dello svilupparsi della patologia e limite nell’avvio delle cure domiciliari, partecipa al gruppo il padre. La storia cambia completamente, si ascolta una versione diversa. La disponibilità a non avere ragione, ad ascoltare, la presenza nel gruppo viene riconosciuta e apprezzata dalla ragazza che grata, sembra volere cogliere l’occasione dell’incontro dei genitori per confermare l’affetto che la lega al padre e per sentirsi sollevata dalle responsabilità di problema principale della vita familiare. Possono venire in primo piano i conflitti coniugali e il contributo della madre nel loro sviluppo e il ruolo assunto dalla figlia nel coprirli e nel renderli irrisolvibili.

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Commenti su "Contributi peritali e clinici nelle separazioni"

  1. Voglio ricordare che c’è anche un versante etico, che riguarda la sorte dei minori, nei molti casi in cui le CTU facciano riferimento alla famigerata Sindrome di Alienazione Parentale (o anche Syndrome of the Malicious Mother) o comunque ai concetti portanti di tali controverse (anzi screditate negli ambienti scientifici psicologici) sindromi: i tribunali spesso decidono per l’allontanamento forzato del/della minorenne dal contesto usuale di vita e dal genitore con cui viveva (in genere la madre) per trasferirlo nella casa dell’all’altro genitore o anche in casa-famiglia. Circa un anno fa, alcune esponenti del Comitato Italiano di Bioetica avevano sollevato il problema dal punto di vista dei bambini, rispetto a) le modalità dell’allontanamento, che in alcuni casi arrivano a forme di costrizione brutale del minore (intervento delle forze dell’ordine, irruzione nel domicilio del minore etc.) b)le interpretazioni circa il benessere del minore che, in nome della necessità di principio delle due figure parentali (il cosiddetto diritto alla bigenitorialità), non tengono conto della realtà delle relazioni parentali intorno al minore, fino a ignorare in alcuni casi le violenze familiari e a valutare le capacità genitoriali del coniuge maltrattante e violento come se il comportamento violento non interferisse con quelle stesse capacità genitoriali. Oltre alla sentenza della Cassazione citata da Zuppi, c’è da segnalare la sentenza CEDU del novembre 2022 che ha condannato l’Italia per il trattamento inflitto a due minori, costretti per anni alle visite col padre (denunciato per violenza domestica) senza adeguata protezione; e per quello riservato alla madre, addirittura privata della potestà genitoriale per tre anni dal tribunale di Roma e dalla Corte d’Appello perché, a giudizio dei giudici, avrebbe avuto un comportamento ostile agli incontri col padre e “all’esercizio della cogenitorialità”. Molto ci sarebbe da dire sul rapporto fra CTU e decisioni di giudici, sulla evidente misoginia di molti tribunali, e quant’altro. Mi limito a segnalare l’assurdo psicologico di volere ricostruire per sentenza e tramite costrizione il rapporto fra genitore/figlio/a.

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